Deliberato dal Consiglio d’istituto in data 29 aprile 2009 (delibera n. 3 in verbale n. 15)
TITOLO 1: PREMESSA
Art.1 - La scuola è luogo di formazione e di educazione informata ai valori democratici ed è volta alla crescita della
persona in tutte le sue dimensioni.
Essa opera per garantire la formazione del cittadino, la realizzazione del diritto allo studio,
lo sviluppo della personalità e delle potenzialità di ciascun alunno, oltre che il recupero delle situazioni di svantaggio, attraverso
la valorizzazione dell'identità, della responsabilità ed autonomia della persona, consentendo la libertà di espressione, di pensiero,
di coscienza e di religione.
TITOLO 2: DIRITTI DEGLI ALUNNI
Art.2 - Ciascun alunno ha diritto alla formazione culturale e professionale che rispetti e valorizzi la propria identità,
le inclinazioni, capacità, interessi, abilità. Egli ha diritto all'accoglienza e tutela della propria cultura, lingua, religione.
Per lo studente straniero la scuola promuove e favorisce attività di inserimento nella comunità scolastica nel rispetto della sua
identità culturale.
Art.3 - Ciascun alunno ha diritto a partecipare responsabilmente alla vita della scuola ed al proprio processo educativo.
La valutazione, pertanto, deve essere trasparente e tempestiva, volta all'autovalutazione cioè alla presa di coscienza dei propri
punti di forza e di debolezza. L'alunno, inoltre, ha diritto ad essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola.
Art.4 - L'alunno ha diritto a:
a)un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona;
b)un servizio educativo-didattico di qualità;
c)attività di recupero dello svantaggio;
e)salubrità e sicurezza degli ambienti scolastici, adeguati anche agli studenti portatori di handicap, secondo le norme vigenti;
f)disponibilità di adeguate strumentazioni tecnologiche;
g)servizi di sostegno, promozione della salute fisica e psicologica;
L'alunno ha diritto a scegliere tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative,
tenendo conto del parere consapevole e professionale dei docenti.
Art.5 - Ogni alunno ha diritto alla riservatezza.
Art.6 - L'alunno ha diritto alla vigilanza assidua sia durante le lezioni che durante gli spostamenti entro e fuori
l'edificio scolastico. Essa deve realizzarsi sia da parte del personale docente che dei collaboratori scolastici secondo quanto
disposto nel presente regolamento al titolo VI (vigilanza sugli alunni).
TITOLO 3: DOVERI DEGLI ALUNNI
Art.7 - Gli alunni devono frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere assiduamente gli impegni di studio.
Art.8 - Ogni alunno è tenuto ad osservare le disposizioni organizzative stabilite dal presente regolamento.
Egli deve, inoltre, rispettare le norme di sicurezza contenute nel piano per la sicurezza e la protezione civile in vigore
nell'istituto, tenendo conto anche degli appositi cartelli indicatori.
Art.9 - Gli alunni devono trovarsi all'ingresso della scuola prima dell'inizio delle lezioni in tempo utile per entrare al
suono della prima campanella e recarsi in classe ordinatamente, senza correre nei corridoi o lungo le scale.
Durante il cambio dell'ora, in attesa dell'arrivo del docente, essi non possono uscire dall'aula nè affacciarsi alle finestre.
La porta deve rimanere aperta.
Gli alunni possono recarsi ai servizi, oltre che durante l'intervallo, anche durante le ore di lezione
nei casi di effettivo bisogno, dopo aver ottenuto il permesso dall'insegnante.
Gli alunni non devono recarsi nelle altre classi né in
altri ambienti della scuola senza la dovuta autorizzazione da parte dell'insegnante. Al termine delle lezioni, essi devono uscire
ordinatamente senza correre né spintonarsi.
Art.10 - Ogni alunno deve tenere un comportamento corretto nei confronti dei compagni e di tutto il personale scolastico,
docente e non, avendo per loro lo stesso rispetto che chiede per sé.
Art.11 - Gli alunni devono considerare l'ambiente scolastico come spazio per tutti e di tutti da utilizzare con il massimo
rispetto. Essi sono tenuti ad aver cura delle strutture ed arredamenti scolastici, ad utilizzare correttamente macchinari e sussidi
didattici, nonché libri e materiale loro consegnato, in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola né insudiciare gli
ambienti.
Art.12 - Gli alunni non possono, per alcun motivo, usare il proprio telefono cellulare all’interno dell’edificio scolastico
senza autorizzazione scritta del dirigente scolastico che potrà essere richiesta da chi esercita la potestà, per periodi
predeterminati, per seri e comprovati motivi.
Su richiesta degli alunni, inoltre, l’uso del telefono cellulare può essere autorizzato dal docente di classe per effettuare
urgentissime e brevi comunicazioni ai rispettivi genitori. È assolutamente vietato fotografare o filmare, con qualsiasi mezzo, persone,
ambienti e/o cose, all’interno dell’edificio scolastico e/o sue pertinenze esterne.
È vietato l’uso improprio di mezzi di riproduzione fotografica e/o video anche durante tutte le attività extrascolastiche.
La violazione dei divieti posti dal presente articolo configura un'infrazione disciplinare e comporta, oltre alle sanzioni previste
nei successivi articoli, il ritiro immediato del cellulare e il suo deposito presso l’ufficio di presidenza per la consegna
ai genitori.
RITARDI, ASSENZE, USCITE ANTICIPATE DEGLI ALUNNI E GIUSTIFICAZIONI
Art.13 - Gli alunni in ritardo sono ammessi in classe con decisione del Preside o di un docente collaboratore da lui delegato,
previa giustificazione da parte di un genitore o di chi ne fa le veci personalmente o sull'apposito libretto.
Di norma non è consentito l'ingresso oltre la seconda ora di lezione. In caso di ritardo ingiustificato, è data immediata comunicazione
alla famiglia che è tenuta a giustificare personalmente il comportamento dell'alunno.
Qualsiasi ritardo deve essere annotato sul registro di classe.
In caso di ripetuti ritardi, gli insegnanti sono tenuti ad avvisare il Preside o un suo delegato per gli opportuni interventi presso
l'alunno e/o la famiglia.
In ogni caso non può essere impedita la frequenza scolastica senza un preciso provvedimento del Capo d'Istituto.
Dopo il quarto ritardo nel corso dell'anno scolastico, l'alunno è riammesso in classe con la giustificazione del Preside o di un
collaboratore delegato, soltanto se accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci.
Art.14 - Gli alunni assenti fino a cinque giorni sono giustificati dall'insegnante in servizio nella classe alla prima ora di
lezione, dopo attenta valutazione dei motivi addotti e della autenticità della firma del genitore apposta sul libretto per la
giustificazione delle assenze.
In caso di mancata giustificazione, l'alunno è riammesso in classe e la giustificazione sarà pretesa il giorno seguente.
Gli insegnanti sono tenuti a fare tutte le necessarie annotazioni sul registro di classe.
Le assenze per qualsiasi causa superiori a cinque giorni devono essere giustificate dal Preside o da un docente collaboratore
appositamente delegato. Per le assenze per motivi di salute superiori a cinque giorni deve essere presentata certificazione medica.
Ripetute assenze o abituali mancanze di giustificazioni devono essere segnalate al Preside o ad un delegato per gli opportuni
interventi.
At.15 - L'uscita anticipata degli alunni è ammessa soltanto su richiesta di un genitore o di persona da lui incaricata,
per particolari necessità di salute o di famiglia. Essa è autorizzata dal Preside o da un docente collaboratore da Lui delegato dopo
apposizione della firma del genitore su apposito modulo o direttamente sul registro di classe in calce all'annotazione di
uscita.
TITOLO V - SANZIONI DISCIPLINARI E IMPUGNAZIONI
Art.16 - I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al
ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di
natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
Art.17 - La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere
stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla
valutazione del profitto.
Art.18 - In nessun caso può essere sanzionata, nè direttamente nè indirettamente, la libera espressione di opinioni
correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
Art.19 - Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità
nonchè, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
Allo studente può essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
Art.20 - Agli alunni che manchino ai doveri scolastici, che impediscano il regolare e sereno svolgimento delle lezioni od
offendano la disciplina, il decoro, la morale, anche fuori della scuola, denotino mancanza di senso civico rispetto agli ambienti
scolastici, si rendano responsabili di danneggiamenti di strutture, suppellettili, attrezzature della scuola, o contravvengano a
quanto disposto dall’art. 12 del presente Regolamento sono inflitte le seguenti sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'azione:
a)ammonizione verbale;
b)ammonizione con annotazione sul registro di classe;
c)allontanamento temporaneo dalla lezione in corso;
d)allontanamento temporaneo dalle lezioni in corso con annotazione sul registro di classe, informazione e affidamento alla famiglia;
e)sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica per un massimo di quindici giorni;
f)sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni;
g)sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
h)sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
Art.21 -La sanzione di cui alla lettera a) del precedente art. 20 è inflitta dal docente di classe agli alunni che si rendono
responsabili di mancanza ai doveri scolastici. La sanzione di cui alla lettera b) del precedente art. 20 è inflitta dal docente di
classe agli alunni che denotino mancanza di senso civico soprattutto verso gli ambienti, le strutture, le suppellettili e le
attrezzature della scuola nonché di negligenza abituale.
La sanzione di cui alla lettera c) del precedente art. 20 è inflitta dal docente di classe agli alunni che si rendono responsabili di
piccoli atti di indisciplina al fine di consentire alla classe di fruire di una lezione serena.
La sanzione di cui alla lettera d) del precedente art. 20 è inflitta, dal dirigente scolastico o da un suo delegato, su segnalazione
del docente di classe, agli alunni che si rendono responsabili di ripetuti atti di indisciplina, al fine di salvaguardare il diritto
della classe a fruire delle lezioni o che contravvengono ai divieti posti dal precedente art.12, in misura proporzionale alla loro
gravità e/o frequenza.
Della sanzione inflitta viene fornita informazione anche telefonica alla famiglia al fine di un suo immediato affidamento.
La sanzione di cui alla lettera e) del precedente art. 20 è inflitta dal consiglio di classe agli alunni che si sono resi responsabili
di atti di indisciplina gravi o reiterati, atti che impediscono il normale svolgimento delle lezioni, danneggiamenti di strutture,
suppellettili, attrezzature della scuola, mancanza di senso civico rispetto agli ambienti scolastici, offese e/o oltraggio al decoro
delle persone, di atti offensivi verso la morale o che contravvengono ai divieti posti dal precedente art. 12, in misura proporzionale
alla loro gravità e/o frequenza.
La sanzione di cui alla lettera f) del precedente art. 20 è inflitta dal Consiglio d’Istituto agli alunni che si rendono responsabili
di gravi e reiterati atti di indisciplina, danneggiamento di strutture, suppellettili, attrezzature della scuola, di offese e/o
oltraggio al decoro delle persone, di atti offensivi verso la morale o che contravvengono ai divieti posti dal precedente art.12,
in misura proporzionale alla loro gravità e/o frequenza.
Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme
sociale, quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità
delle persone, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità
durante l'anno scolastico, possono essere inflitte dal Consiglio d’Istituto le sanzioni di cui alle lettere g) ed h) del precedente
art. 20.
Nei casi più gravi la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la
non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine
dell'anno scolastico.
Le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica della
sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da
parte dello studente incolpato.
Art.22 - Qualora un alunno abbia un abituale comportamento indisciplinato o negligente e/o con il suo comportamento possa
costituire pericolo per sé e per gli altri, su decisione del consiglio di classe, può essere escluso da alcune delle attività che si
svolgono fuori della scuola (a mero titolo esemplificativo: gare sportive, visite guidate e viaggi d’istruzione, attività
ludico-didattiche, spettacoli teatrali, circensi, etc.).
Art.23 - In caso di recidiva o qualora le infrazioni siano collettive, può essere inflitta la sanzione superiore mentre in
caso di precedente buona condotta o avendo riguardo al profitto molto positivo dell'alunno, può essere inflitta la sanzione
inferiore.
Art.24 - La persona o l'organo competente a comminare la sanzione può decidere, con il consenso della famiglia, di
convertire le sanzioni disciplinari in attività pratiche in favore della comunità scolastica.
Art.25 - Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni sono tenuti rapporti con lo studente e/o la sua famiglia
in modo da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni,
in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un
percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità
scolastica.
Art.26 -Nei casi in cui l'alunno si renda responsabile di atti che denotino mancanza di senso civico verso gli ambienti
scolastici, questi deve ripristinare il decoro e la pulizia degli ambienti e delle strutture o suppellettili interessate.
I danni arrecati per dolo o negligenza dagli alunni a strutture, suppellettili, attrezzature scolastiche sono riparati dalla
famiglia direttamente oppure, dopo opportuna valutazione del danno, mediante versamento dell'importo quantificato sul conto corrente
postale della scuola.
Art.27 - Le sanzioni di cui alle lettere e) e seguenti di cui all’art. 20 del presente regolamento devono essere comunicate
per iscritto alla famiglia. Avverso le predette è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni
dalla comunicazione della loro irrogazione, all’organo di garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 28 del presente
regolamento, che decide nel termine di dieci giorni.
Art.28 - L'Organo di garanzia interno è composto:
- dal Dirigente Scolastico;
- da due rappresentanti dei genitori nelle persone del Presidente e del Vice Presidente pro-tempore del Consiglio d'Istituto;
- da un rappresentante del personale docente designato dal Consiglio d’Istituto.
Esso dura in carica un anno scolastico e i suoi membri possono essere riconfermati per un massimo di tre anni.
Art.29 - L'Organo di garanzia interno è convocato dal Dirigente scolastico, che lo presiede, entro cinque giorni dalla
presentazione del ricorso.
Esso decide a maggioranza dei presenti, che non devono mai essere in numero inferiore a tre, sull'ammissibilità del ricorso e, quindi,
sulla conferma o annullamento della sanzione. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
Art.30L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno
della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al DPR 249/1998 come modificato e
integrato dal DPR 235/2007.
Art.31 - Il Patto educativo di corresponsabilità definisce in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto
tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. L’elaborazione del patto educativo di corresponsabilità è affidata dal
consiglio d’istituto ad una commissione paritetica composta da due genitori e due docenti designati dal consiglio d’istituto.
Possono essere designati a farne parte i membri dello stesso consiglio. Nella prima riunione la commissione procede alla nomina
del suo presidente e del segretario.
Art.32 - Il patto educativo di corresponsabilità elaborato dalla commissione paritetica, deliberato dal Consiglio d’istituto,
viene presentato dalla scuola alle famiglie degli alunni per la sua condivisione e sottoscrizione entro 15 giorni dall’inizio delle
lezioni.
L’eventuale rielaborazione è affidata dal consiglio d’istituto alla stessa commissione paritetica.
Art.33 - Nell'ambito delle attività educative del nuovo anno scolastico, il collegio dei docenti progetta le iniziative più
idonee per l’accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti,
del piano dell'offerta formativa, del regolamento d’istituto e del patto educativo di corresponsabilità.
TITOLO VI - VIGILANZA SUGLI ALUNNI
Art.34 - I docenti, nei diversi momenti della giornata scolastica, sia che essa si svolga dentro l'edificio scolastico,
sia che essa si svolga fuori (lezione, visite guidate, viaggi d'istruzione, trasferimenti in palestra ecc...),
hanno il dovere di un'assidua vigilanza e sono sempre responsabili dell'assistenza agli alunni. Pertanto essi:
- devono essere presenti in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, per accogliere gli alunni al suono della prima
campanella;
- al cambio delle lezioni, durante lo spostamento da una classe all'altra, non devono indugiare e non devono lasciare le classi
prive di vigilanza più dello stretto necessario.
Gli insegnanti della 3^ ora trascorrono l'intervallo in classe con gli alunni che sono fatti uscire singolarmente per recarsi ai
servizi.
Gli insegnanti dell'ultima ora accompagnano gli alunni, in fila, fino all'uscita dell'edificio scolastico, evitando il chiasso e
la ressa lungo le scale e i corridoi.
Art.35 - Il personale ausiliario collabora con il personale docente durante l'entrata e l'uscita degli alunni, nel sorvegliarli
durante l'intervallo e quando si recano ai servizi. Particolare cura deve essere dedicata agli alunni in situazione di handicap.
I collaboratori scolastici devono, inoltre, vigilare sulle classi in caso di temporanea assenza o impedimento dei docenti e quando
gli alunni sono a loro affidati in casi di particolare necessità.
Essi vigilano, altresì, con la massima attenzione sull'accesso e sul movimento degli estranei nei locali della scuola.
Art.36 - La vigilanza sugli alunni cessa nel momento in cui essi sono riaffidati, per qualsiasi giustificato motivo,
ai loro genitori o a coloro che ne fanno le veci.
TITOLO VII - USO DEGLI SPAZI, DEI LABORATORI E DELLA BIBLIOTECA E CONSERVAZIONE DI STRUTTURE, ATTREZZATURE E SUSSIDI
Art.37 - La Scuola e le sue strutture sono a disposizione dell'utenza e del personale scolastico e, nei modi disciplinati
dal presente regolamento, della comunità locale.
Art.38 - I docenti, per espletare la loro funzione, possono utilizzare gli spazi interni ed esterni della scuola,
garantendo la cura e la custodia del materiale didattico e degli arredi.
Gli alunni possono utilizzare gli spazi della scuola per le attività didattiche sotto la guida dei docenti.
Art.39 - L'accesso delle classi ai laboratori è disciplinato da apposito registro di prenotazione.
Art.40 - La biblioteca per gli alunni e docenti è affidata ad un docente incaricato del suo funzionamento.
L'uso della biblioteca è consentito, secondo gli orari affissi in bacheca, ai docenti, agli alunni e genitori, per operazioni di
consultazione e/o prestito.
I testi in prestito sono annotati su apposito registro che riporta la data di consegna e di restituzione.
I testi possono essere trattenuti per un periodo non superiore ad un mese, salvo richiesta di proroga per motivi didattici.
Art.41 - I locali della scuola, ad eccezione degli uffici, possono essere concessi in uso, al di fuori dell'orario del
servizio scolastico, per periodi di tempo determinato, a:
- altre scuole;
- comitato dei genitori;
- enti locali;
- associazioni di volontariato;
- associazioni culturali e/o sportive senza fini di lucro;
- organizzazioni sindacali.
Le altre scuole possono usufruire dei locali e delle attrezzature anche durante l'orario delle lezioni a condizione che ciò non sia
d'ostacolo all'attività didattica dell'istituto.
Le organizzazioni sindacali possono usufruire dei locali anche nell'orario delle lezioni per assemblee autorizzate dagli Organi
scolastici competenti.
Art.42 - L’assenso all’utilizzo dei locali è deliberato dal Consiglio d’Istituto mentre la loro concessione è di competenza
del Comune. Per attività connesse a quelle didattiche, il cui svolgimento si esaurisca nel corso di una giornata, il dirigente
scolastico è autorizzato a concedere direttamente i locali.
Art.43 - Tutti gli spazi e tutto il materiale scolastico costituiscono patrimonio comune da custodire e da rispettare da
parte di utenti e operatori. Attrezzature, sussidi librari ed audiovisivi e materiale scolastico sono affidati dal Capo d'Istituto,
alle unità di personale preposto secondo le disposizioni vigenti.
Alunni e personale scolastico sono responsabili del corretto utilizzo delle strutture, suppellettili, attrezzature e sussidi.
TITOLO VIII - PROCEDURE DI COMUNICAZIONE CON L'UTENZA
Art.44 - I genitori vanno informati delle iniziative della scuola mediante avvisi scritti o comunicazioni sul diario.
Art.45 - Per consentire ai genitori di seguire l’andamento didattico-disciplinare degli alunni sono annualmente disciplinati
incontri periodici docenti-genitori.
Le ore di ricevimento settimanale dei docenti, in orario antimeridiano, sono fissate entro un mese dall'inizio delle lezioni e
riportate su apposita tabella contenente tutti i dati necessari (nome del docente, disciplina insegnata, giorno e ora) affissa
all'albo e comunicate ai genitori tramite gli alunni.
Gli incontri generali genitori – docenti, da comunicare ai genitori con congruo anticipo, si tengono di norma quattro volte
all’anno: nella prima decade di dicembre; al termine dei due quadrimestri in occasione della consegna delle schede di valutazione;
nella prima decade di aprile.
TITOLO IX - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI CLASSE, DEI CONSIGLI DI CLASSE, DEL COLLEGIO DEI DOCENTI E DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Art.46 - Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di sezione o d'Istituto e sono disciplinate dall'art. 15 del
D. L.vo 16/04/1994 n° 297.
Art.47 - I partecipanti all'assemblea nominano un Presidente che coordina la discussione e un segretario che redige apposito
verbale.
Alle assemblee di classe possono partecipare Preside e docenti con diritto di parola.
Art.48 - I Consigli di classe sono convocati dal Preside con un preavviso, di norma, di almeno cinque giorni e con
l'indicazione del giorno, della durata e dell'ordine del giorno.
Essi possono essere convocati su richiesta scritta della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art.49 - La composizione e i compiti dei Consigli di classe nonché le modalità d'elezione dei rappresentanti dei genitori
nei Consigli stessi sono disciplinati dalle apposite norme ministeriali.
Art.50 - Il Consiglio di classe è presieduto dal Preside o da un docente delegato. Di ogni seduta è redatto il verbale
a cura del Segretario.
Art.51 - Il Collegio dei docenti è convocato dal Preside con un preavviso, di norma, di almeno cinque giorni e con
l'indicazione del giorno, della durata e dell'ordine del giorno.
Esso può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Art.52 - I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio dei docenti sono disciplinati dalle apposite norme
ministeriali.
Art.53 - Il Collegio dei docenti è presieduto dal Preside o, in caso di impedimento, dal docente collaboratore da
lui delegato.
Art.54 - Di ogni seduta è redatto il verbale a cura del segretario.
- Il Consiglio d'Istituto è convocato dal suo Presidente oppure su richiesta dal Presidente della Giunta Esecutiva o dalla
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso, almeno una volta ogni due mesi.
La lettera di convocazione deve essere inviata ai componenti, di norma, almeno cinque giorni prima e deve contenere la data e
l'ora nonchè l'ordine del giorno.
In casi particolari di necessità e urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso di almeno 24 ore.
Ai membri facenti parte della componente genitori, la convocazione può essere inviata tramite i propri figli frequentanti la scuola.
Art.55 - In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice-Presidente e,
in assenza di questi, dal genitore più anziano di età.
In caso di assenza dell'intera componente Genitori il Consiglio è presieduto dal Preside.
Art.56 - La composizione e le modalità di elezione dei membri, nonchè i compiti del Consiglio d'Istituto sono disciplinati
dalle norme ministeriali ( D.L.vo 16/O4/1994 n° 297).
In particolare ad esso spetta deliberare:
a) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo della scuola;
b) l'adozione della carta dei servizi, il regolamento d'Istituto e il P.O.F.;
c) sull'acquisto, rinnovo delle attrezzature tecniche, scientifiche, sussidi didattici, dotazioni librarie;
d) sulla programmazione ed attuazione delle attività parascolastiche ed extra-scolastiche;
e) sulla promozione di contatti e collaborazione con le altre scuole;
f) sulle forme e modalità di iniziative assistenziali in favore di alunni in condizione di svantaggio socio-culturale e/o economico.
g) su quant'altro previsto dalle norme vigenti.
Art.57 - Per la validità delle sedute del Consiglio d'Istituto, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei
componenti in carica.
Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.
Alle sedute del Consiglio possono intervenire, a titolo consultivo, persone incaricate di compiti particolari nella scuola.
Di ogni seduta del Consiglio è redatto un verbale a cura del segretario.
Art.58 - La prima seduta del Consiglio d'istituto è presieduta dal Preside. In essa si procede all'elezione, tra i
rappresentanti dei genitori componenti il Consiglio, del Presidente.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e sono candidati tutti i genitori componenti il Consiglio.
È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportati al numero dei componenti il Consiglio.
Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
A parità di voti è eletto il più anziano d'età.
Il Consiglio ha facoltà di eleggere un Vice-Presidente fra i genitori componenti il Consiglio con le stesse modalità previste per
l'elezione del Presidente.
Art.59 - Il Presidente del Consiglio d'Istituto assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie
iniziative per garantire la gestione democratica della scuola e la pratica realizzazione dei compiti del Consiglio.
Art.60 - Le funzioni del segretario del Consiglio d'Istituto sono affidate dal Presidente ad un componente del
Consiglio stesso.Egli ha il compito di redigere il verbale dei lavori del Consiglio e di sottoscrivere,
unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del consiglio stesso.
Art.61 - Il Consiglio d'Istituto elegge nella prima seduta la Giunta Esecutiva, la cui composizione e i compiti sono
disciplinati dalle norme ministeriali.
Art.62 - La Giunta Esecutiva è convocata dal Preside che svolge la funzione di presidente della stessa, di norma,
prima dello svolgimento di ogni seduta del Consiglio d'istituto o qualora se ne ravvisi la necessità. La convocazione segue la
stessa prassi di quella del Consiglio d'Istituto.
Le sedute di Giunta sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti in carica.
Di ogni seduta è redatto un verbale a cura del responsabile amministrativo della scuola che funge da segretario della Giunta
Esecutiva.
Art.63 - Annualmente il dirigente scolastico sottopone al Consiglio d’Istituto una relazione sugli eventuali reclami prodotti
nel corso dell’anno scolastico precedente e sulle conseguenti misure adottate.
Art.64 - Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Preside:
a)per la valutazione del servizio, richiesta da singoli interessati a norma dell'art.448 del D.L.vo 16/4/94, n° 297;
b)per la valutazione dell'anno di formazione e/o del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art.440 del D.L.vo 16/4/94,
n° 297;
c)ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
La convocazione avviene, di norma, cinque giorni prima e deve contenere la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.
TITOLO X - CALENDARIO DI MASSIMA DELLE RIUNIONI E PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ATTI
Art.65 - La scuola osserva il seguente calendario di massima delle riunioni degli organi collegiali, progettazione,
commissioni di lavoro e incontri con i genitori:
- SETTEMBRE: Attività di progettazione, Collegio dei Docenti, riunioni di commissioni di lavoro, consigli delle classi prime;
- OTTOBRE: Consigli di classe; Collegio dei docenti; Primo incontro con i genitori per l’elezione dei rappresentanti nei consigli
di classe.
- NOVEMBRE: Consigli di classe;
- DICEMBRE: Colloquio con le famiglie; Collegio dei docenti.
- DICEMBRE – GENNAIO: Consiglio di classe terza per il consiglio orientativo agli alunni.
- FEBBRAIO: Scrutini del primo quadrimestre; Colloquio con le famiglie per la consegna delle schede di valutazione quadrimestrale e
informazione sui risultati raggiunti al termine del primo quadrimestre.
- MARZO: Consigli di classe.
- APRILE: Consigli di classe; Colloquio con le famiglie.
- MAGGIO: Consigli di classe; Collegio dei docenti.
- GIUGNO: Scrutini finali; Collegio dei docenti; Colloquio con le famiglie per la consegna delle schede di valutazione
quadrimestrale e informazione sui risultati raggiunti al termine del secondo quadrimestre.
Di norma i consigli di classe programmati per novembre (illustrazione della progettazione didattica, pareri sui viaggi
d’istruzione, ecc…), marzo (andamento dell’attività didattica, visite guidate, ecc..) e maggio (parere sull’adozione dei libri
di testo, andamento dell’attività didattica, ecc…) si svolgono con la presenza dei rappresentanti dei genitori.
Gli altri consigli di classe, con la sola presenza dei docenti, operano, di norma, per la progettazione degli interventi, per la
valutazione dei risultati e per il necessario coordinamento didattico.
Le riunioni del Consiglio d’Istituto e della Giunta esecutiva sono convocate almeno ogni due mesi.
Art.66 - Gli estratti delle delibere del Consiglio d’Istituto sono affissi all’albo per un periodo di 10 giorni.
Non sono soggetti a pubblicazione le deliberazioni concernenti singole persone.
TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI
Art.67 - Nell'applicare le norme regolamentari non si deve attribuire ad esse altro senso che quello palese del significato
proprio delle parole.
Per quanto non contemplato nel seguente regolamento vale quanto disposto dalla normativa vigente.
Art.68 - Contro le violazioni del presente regolamento è ammesso ricorso al Dirigente del Centro Servizi Amministrativi
per la Provincia di Bari da parte di chiunque vi abbia interesse.
Art.69 - Il presente regolamento è adottato dopo approvazione a maggioranza assoluta dei votanti in seno al Consiglio
d'Istituto.
Esso entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo dell'Istituto.
Deliberato dal Consiglio d’istituto in data 29 aprile 2009 (delibera n 3 in verbale n. 15)
Il dirigente scolastico Prof. Saverio Binetti